Ufficio di conciliazione

Gli uffici di Conciliazione si occupano di tutte le vertenze dipendenti da contratti di locazione ed affitto concernenti immobili. Bisogna rivolgersi all'Ufficio di conciliazione nel caso di contese e disaccordi sorti fra locatori e conduttori, derivanti da contratti di locazione aventi per oggetto locali di abitazione o commerciali (ad esempio, in caso di contestazioni di aumenti di pigioni, conguagli spese accessorie, difetti di bene locato, disdette, ecc.)

L'esame di queste divergenze da parte degli Uffici prevede sempre un tentativo di conciliazione. Se è raggiunta un'intesa, la stessa pone fine alla lite e ha forza di cosa giudicata. In caso contrario l'autorità di conciliazione rilascerà l'autorizzazione ad agire, che permette di inoltrare al Pretore l'azione di merito entro 30 giorni.

Per le controversie elencate all'art. 210 cpv. 1 lett. b del Codice di procedura civile del 19 dicembre 2008 (deposito di pigioni o fitti, protezione da pigioni o fitti abusivi, protezione dalla disdetta, protrazione di locazione o d'affitto) l'Ufficio di conciliazione può (ma non deve) formulare una proposta di giudizio che, se non è rifiutata entro 20 giorni, è considerata accettata e ha l'effetto di una decisione passata in giudicato. In caso di rifiuto, l'autorità di conciliazione rilascia l'autorizzazione ad agire, che permette di inoltrare la causa al Pretore entro 30 giorni.

Se l'attore ne fa richiesta, l'autorità di conciliazione può giudicare essa stessa le controversie patrimoniali con un valore litigioso fino a 2000 franchi.

La procedura è di regola gratuita.
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